Dalla Venezia, presidente FIAB: "Accolte le nostre proposte, finalmente prevale il buon senso"
La Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero Infrastrutture e Trasporti, accogliendo una proposta della FIAB, ha dato parere positivo alla circolazione in bicicletta nei due sensi di marcia nelle strade a senso unico. Tale soluzione tecnica può essere applicata "su strade larghe almeno 4,25 metri, in zone con limite di 30 km/h, nelle zone a traffico limitato e in assenza di traffico pesante". Praticamente nella stragrande maggioranza dei centri urbani delle nostre città.
Il Presidente della FIAB, Antonio Dalla Venezia dichiara: "Siamo veramente soddisfatti e ringraziamo il Ministero per questa apertura verso la mobilità ciclistica. Ha finalmente prevalso il buon senso. E' evidente che la FIAB ha avuto ragione a battere sullo stesso chiodo. Da anni chiedevamo di consentire, nei centri urbani, il doppio senso di marcia nelle strade a senso unico. Alcuni comuni virtuosi e coraggiosi, come Reggio Emilia, hanno introdotto già questa soluzione che, di fatto, consente al ciclista di usufruire di tragitti più brevi, evitando di seguire i sensi unici pensati esclusivamente per le auto e che portano il ciclista a fare giri molto più lunghi. Praticamente una maniera per scoraggiare l'uso della bicicletta".
In riferimento alle modalità con le quali, alcuni organi di stampa in modo equivoco o inesatto, hanno dato la notizia è doveroso precisare quanto segue:
1) non si tratta di una norma generale ed astratta, ma di un parere tecnico importante, atteso da tempo, che riteniamo utile e anzi fondamentale per lo sviluppo della ciclabilità e la sicurezza stradale ma che va applicato con saggezza;
2) l’applicazione nei singoli casi è competenza degli organi proprietari delle strade (nei nostri casi, solitamente, i Comuni), che devono valutarne l'applicabilità concreta alle situazioni specifiche, in presenza di condizioni particolari;
3) in assenza di diversa indicazione, continuano a valere le prescrizioni di rilevanza generale previste dal codice della strada che devono pertanto essere rispettate da tutti, ciclisti inclusi;
1) non si tratta di una norma generale ed astratta, ma di un parere tecnico importante, atteso da tempo, che riteniamo utile e anzi fondamentale per lo sviluppo della ciclabilità e la sicurezza stradale ma che va applicato con saggezza;
2) l’applicazione nei singoli casi è competenza degli organi proprietari delle strade (nei nostri casi, solitamente, i Comuni), che devono valutarne l'applicabilità concreta alle situazioni specifiche, in presenza di condizioni particolari;
3) in assenza di diversa indicazione, continuano a valere le prescrizioni di rilevanza generale previste dal codice della strada che devono pertanto essere rispettate da tutti, ciclisti inclusi;
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